II presente Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016, definisce i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito). Pertanto il presente regolamento é applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.L.vo n. 50 del 18/04/2016.